Approfondimenti sull’arboricoltura
In questa sezione potrete leggere degli approfondimenti sulla gestione degli alberi, sia dal punto di vista tecnico che da quello legale.
Gli indispensabili ed il Regolamento Del Verde del comune di Torino
Di seguito il link alla pagina dedicata alle cose indispensabili da sapere sugli alberi, redatta e curata dalla S.I.A: Gli indispensabili
Mentre attendiamo impazienti il regolamento di Roma, vi segnaliamo il Regolamento Del Verde del comune di Torino
Gli alberi ad alto fusto
Con la sentenza n. 2865 del 26 febbraio 2003 la Corte di Cassazione chiarisce che gli alberi di alto fusto devono essere piantati a una distanza di non meno di 3 metri dal confine. Tale norma tenta di impedire che gli alberi diminuiscano, la luce, o la panoramicità, per i vicini.
Le distanze degli alberi
Gli articoli dal 892 al 899 cod. civ. hanno per oggetto le distanze per gli alberi e per gli arbusti. In proposito l'art. 892 cod. civ. stabilisce che chi vuole piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri nulla prevedono, devono essere osservate le distanze dal confine calcolate nel modo seguente:
- 3 metri per gli alberi di alto fusto; si precisa che si devono considerare tali gli alberi il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole (come i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi. gli olmi, i pioppi, i platani e simili);
- 1,5 metri per gli alberi non di alto fusto; si precisa che si devono considerare tali gli alberi il cui fusto, di altezza non superiore a 3 metri, si ramifica;
- 0,5 metri per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di 2,5 metri. Si aggiunge, inoltre, che la distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo e di 2 metri per le siepi di robinie.
L'art. 892 termina indicando le modalità per misurare la distanza ed escludendo l'obbligo di rispettare le distanze nel caso in cui sul confine esista un muro divisorio.
Siepi formate da piante basse
Ai fini della distanza dal confine, l'art. 892 cod. civ. distingue le siepi formate da piante basse, dalle siepi costituite da alberi di alto e medio fusto purché oggetto di periodica recisione vicino al ceppo, che impedisce la crescita in altezza e la favorisce in larghezza, rendendo così possibile la formazione della barriera di protezione contro gli agenti esterni (Cass., sent. n. 2830 del 25 marzo 1999).
Siepe formata da alberi di alto o medio fusto
Gli alberi di alto o medio fusto, possono costituire siepe, anche se appartengano a specie non contemplate espressamente dalla norma; pertanto, se il giudice del merito accerta che, con la collocazione di essi, si è realizzato lo scopo di costituire una barriera contro gli agenti esterni, sussiste l'obbligo di rispettare la distanza di un metro dal confine (Cass., sent. n. 1412 del 19 febbraio 1999).
Taglio degli alberi
Chi pianta alberi in violazione delle distanze dal confine previste dall'art. 892 cod. civ. non può invocare, per impedire la loro estirpazione, le leggi speciali che tutelano, nell'interesse pubblico, il paesaggio e l'ambiente, perché il relativo vincolo è volto a proteggere una determinata zona nel suo complesso e non un determinato tipo di piante, né tanto meno gli alberi impiantati in un determinato fondo (Cass., sent. n. 14455 del 22 dicembre 1999).
Divieto di ripiantare gli alberi
Ai sensi dell'art. 895, comma 1, cod. civ., in caso di abbattimento di un albero che non fa parte di un filare, si estingue anche la servitù che consentiva il mantenimento dell'albero a distanza inferiore a quella legale (Cass., sent. n. 5928 del 15 giugno 1999).
Rami e servitù
Il diritto di mantenere i rami di un albero protesi verso il fondo del vicino previsto dall'art. 896 cod. civ. può legittimamente costituire oggetto di servitù ma il proprietario del fondo confinante può costringere in qualunque momento il vicino a tagliarli.
Potatura degli alberi
Alle spese di potatura degli alberi che insistono su suolo di proprietà esclusiva di un solo condomino sono tenuti, tuttavia, a contribuire tutti i condomini allorché si tratti di piante funzionali al decoro dell'intero edificio e la potatura stessa avvenga per soddisfare le relative esigenze di cura del decoro stesso (Cass., sent. n. 3666 del aprile 1994).